La vicenda dell’ampliamento della discarica Bleu (oggi Dupont Energetica S.p.A.) di Contrada Tufarelle a Canosa si arricchisce di un nuovo capitolo.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1191 del 9 febbraio 2021, ha riformato la sentenza del Tar di Bari annullando, per carenza di istruttoria, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Barletta – Andria – Trani n. 1016 del 25 agosto 2017 che aveva espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale sulla proposta di ampliamento di discarica, presentata dalla Bleu, rilasciando contestualmente il nuovo provvedimento di VIA ed AIA.
La storia inizia ad agosto 2017 quando, come detto, la Provincia di BAT rilasciava l’autorizzazione ambientale al progetto di allargamento della discarica Bleu in Contrada Tufarelle, Agro di Minervino Murge. Il parere favorevole veniva rilasciato sulla base delle posizioni prevalenti emerse nella conferenza di servizi, nella quale i soli Comuni di Canosa e Minervino avevano formulato il proprio motivato dissenso. Nel caso del Comune di Canosa di Puglia, le conferenze di servizi per l’esame del progetto si sono svolte nell’arco temporale compreso tra la fine del mandato dall’Amministrazione La Salvia e l’inizio del mandato dell’Amministrazione Morra. Dei motivi di opposizione all’allargamento si trova traccia nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. N. 19 del 27/03/2017 (Amministrazione La Salvia) e nella N. 65 del 01/09/2017 (Amministrazione Morra).
Il successivo 1° agosto 2018 il TAR di Bari rigetta i ricorsi opposti dai Comuni di Canosa e Minervino avverso la determinazione dirigenziale della Provincia. Di qui il ricorso promosso dai due Comuni al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 25 ottobre 2019, esaminati gli atti di causa, ritiene necessario, ai fini del decidere, che l’ARPA Puglia fornisca una dettagliata e documentata relazione di chiarimenti in merito ai criteri seguiti nel rendere il parere favorevole con prescrizioni in data 26 luglio 2017 e le ragioni per le quali le eventuali modifiche del progetto presentate dalla Blue srl abbiano consentito di mutare la valutazione rispetto a quella (negativa n.d.r.) espressa in data 24 luglio 2012.
Si giunge così al 9 febbraio 2021 quando il collegio giudicante nel motivare la riforma della sentenza del TAR di Bari, preliminarmente rileva un punto particolarmente importante: “L’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Il concetto di “prevalenza” non è di facile applicazione: non è la maggioranza numerico-quantitativa, ma una misura “qualitativo sostanziale o di peso in rapporto all’interesse specifico tutelato”; una misura che l’amministrazione procedente dovrà determinare con discrezionalità e motivazione, bilanciando e contemperando gli interessi pubblici coinvolti nel procedimento. E’ opportuno, quindi, valutare attentamente ogni singola posizione al fine dell’adozione dell’atto finale.”
Al contrario “Nella determinazione conclusiva, la Provincia competente ha formulato motivazioni per superare i dissensi espressi dai Comuni appellanti, basate essenzialmente, se non esclusivamente, sulle richiamate valutazioni dell’organo consultivo (Comitato tecnico provinciale) ed istituzionale (Arpa Puglia DAP BAT), che, secondo quanto indicato dall’Amministrazione procedente, hanno consentito di ritenere conforme la proposta progettuale rispetto al Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali, anche relativamente al criterio escludente relativo alla “preesistenza di discariche a distanza tale da non consentire l’individuazione del responsabile dell’eventuale inquinamento”, atteso che le caratteristiche dell’area ed i sistemi di monitoraggio proposti dalla società proponente, successivamente rimodulati e integrati (rete di rilevamento geoelettrico e sistema di monitoraggio delle acque sotterranee) nel corso dello svolgimento del procedimento, consentono l’individuazione del responsabile dell’eventuale inquinamento.”
Il Consiglio di Stato, rilevato che la “determinazione motivata di conclusione della conferenza”, come detto, è stata basata essenzialmente sui pareri favorevoli espressi, per quanto riguarda l’impatto ambientale, dall’ARPA Puglia e dal Comitato Tecnico provinciale, ritiene che la stessa non sia assistita da adeguata motivazione, atteso che, come dedotto dalle appellanti, il complessivo procedimento posto in essere è viziato da carenza di istruttoria. La carente istruttoria è rilevabile con particolare riferimento alla valutazione di compatibilità dell’impianto progettato con i criteri, ispirati ai principi eurounitari di precauzione e del “chi inquina paga”, posti a garanzia della minimizzazione dell’impatto ambientale degli impianti e delle attività ed a garanzia dell’individuazione del responsabile di un eventuale fenomeno di inquinamento, al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci. E più avanti “La carenza di istruttoria e di motivazione emerge con evidenza dal fatto che tali valutazioni (quelle espresse dall’ARPA Puglia a seguito dell’Ordinanza del 2019 n.d.r.) non sono contenute in alcuno dei pareri resi dagli organi tecnici in sede di conferenza di servizi, ove i dissensi espressi dai Comuni appellanti, ampiamente motivati, sono rimasti in buona misura privi di repliche.”
La complessiva situazione ambientale della contrada Tufarelle, comprensiva, oltre che del nuovo sito, ampliato rispetto al preesistente, della discarica Cobema e dell’impianto Solvic, non è stata adeguatamente valutata in sede procedimentale. I pareri resi dall’Arpa BAT e dal Comitato Tecnico Provinciale, in precedenza richiamati, si presentano motivati in modo non idoneo a fornire garanzie sul rispetto dei detti principi.“
Queste sono le censure principali sollevate dai giudici del Consiglio di Stato nei confronti del procedimento della Provincia di BAT da cui “la fondatezza dei motivi di appello che hanno prospettato l’illegittimità dell’azione amministrativa per carenza di istruttoria (che ha determinato l’insufficienza della motivazione) e, assorbite ulteriori censure, il conseguente accoglimento, nei sensi anzidetti, dei gravami cui segue, per l’effetto, in riforma delle sentenze impugnate, l’accoglimento dei ricorsi proposti in primo grado e l’annullamento della determinazione dirigenziale della Provincia BAT n. 1016 del 25 agosto 2017.”
Inoltre contrariamente ad altre sentenze, in cui data la complessità delle vicende trattate il Consiglio compensava le spese legali, in questa si stabilisce che “Le spese del doppio grado dei due giudizi riuniti sono liquidati complessivamente in euro 15.000,00 (quindicimila/00), oltre accessori di legge, e sono poste a carico, in parti uguali (ciascuna parte per euro 5.000,00), della Bleu s.r.l., della Provincia BAT e dell’ARPA Puglia, ed a favore in parti uguali (ciascuna parte per euro 7.500,00) del Comune di Canosa di Puglia e del Comune di Minervino Murge; le spese dei giudizi, invece, sono compensate nei confronti delle altre parti costituite.”

Per effetto di questa sentenza si blocca l’attività della discarica che è però rimasta in esercizio per quasi tre anni abbancando i rifiuti per cui era stata autorizzata. Si pone ora un nuovo interrogativo circa il futuro della discarica e dei rifiuti contenuti.
15 febbraio 2021 © Canusium Chronicles
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